Art. 2.
(Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).
      2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga eventualmente di chiamare in via permanente a farvi parte, o ad esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinati materie ed oggetti.

 

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      3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del COMIS.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari, di polizia ed anche esperti.
      5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine: elabora e approva piani nazionali dell'informazione e della sicurezza; esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19; esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.